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Denuncia di inizio lavori (DIL): pubblicazione modello

Si informa che è online un nuovo modello istituito con il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 20 ottobre 2022 che ha approvato le “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”.

Le linee guida si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale.

Nel decreto sono state individuate 4 tipologie di interventi:

Edilizia Libera
Rientrano in questa categoria non soggetta ad alcun titolo edilizio interventi che prevedono:

  1. interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell’ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonché la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all’alimentazione di forniture transitorie);
  2. interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V;
  3. interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Autocertificazione
Sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione di un’autocertificazione al Comune competente per territorio, interventi che comportano:

  1. una variazione del tracciato entro 50 metri asse linea laddove venga rispettato l’obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra;
  2. una variazione dell’altezza massima fuori terra dei sostegni che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra;
  3. fermo restando la disponibilità dell’area interessata, se questo non comporta un ulteriore riduzione dell’uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati;
  4. il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000 volt, laddove venga rispettato l’obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra.

Denuncia di inizio lavori (DIL)
Sono invece avviati trenta giorni dopo la presentazione di una denuncia di inizio lavoro al Comune competente per territorio, interventi che comportano:

  1. la realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022;
  2. la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km;
  3. la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km;
  4. la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche;
  5. fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione dei sostegni con variazione dell’altezza pari al massimo al 30% dell’altezza dei sostegni esistenti.

Resta facoltà del gestore di presentare istanza per l’attivazione del procedimento unico di cui al paragrafo 2 dell’allegato del DM 20.10.2022 all’autorità competente, anche per gli interventi soggetti a DIL nei casi di necessità di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilità o di autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti.

Autorizzazione unica
Gli interventi che non ricadono nelle tre categorie precedenti sono realizzati a seguito del rilascio di una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio

Il nuovo modello denominato DIL (Denuncia di inizio lavori) dovrà essere utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi:

  1. realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022;
  2. realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km;
  3. realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km;
  4. realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche;

Sono pure ammesse con DIL, fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo, la sostituzione dei sostegni con variazione dell’altezza pari al massimo al 30% dell’altezza dei sostegni esistenti.

Ultima modifica: 9 Maggio 2023 alle 15:18

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